Cass. civile, sez. I del 1996 numero 7997 (02/09/1996)


Con riguardo ad un finanziamento erogato da una banca con contestuale prestazione di garanzia ipotecaria da parte di un terzo, il principio stabilito in tema di azione revocatoria ordinaria dall' art. 2901, comma secondo, cod. civ. - secondo cui le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito - è estensibile anche alla revocatoria fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell' atto (di prestazione di garanzia ipotecaria), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale dazione del finanziamento.

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