Cass. civile, sez. I del 1996 numero 7614 (19/08/1996)


Il diritto di voto nell'assemblea di società a responsabilità limitata spetta, per le quote concesse in usufrutto, all'usufruttuario, il quale però non deve votare in modo da compromettere il valore economico della partecipazione nella società: in caso contrario, il voto espresso è valido, ma egli risponde dei danni e l'usufrutto può estinguersi per l'abuso. E'legittima la delibera dell'assemblea straordinaria di s.r.l. che abbia soppresso a maggioranza la clausola di prelazione contenuta nello statuto, ancorché tale deliberazione non sia di per sé idonea ad incidere sugli effetti parasociali del patto di prelazione intercorso tra i soci.

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