Cass. civile, sez. I del 1996 numero 7228 (07/08/1996)


Anche alle società di persone, nonostante la loro non perfetta autonomia patrimoniale, - in relazione alle previsioni degli artt. 2267, 2268 e 2304 cod. civ. in materia di responsabilità personale dei soci per le obbligazioni sociali -, va riconosciuta la soggettività giuridica (o personalità) e quindi la titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle facenti capo alle persone fisiche dei soci singolarmente o cumulativamente considerati, a norma dell'art. 2266, primo comma, cod. civ. secondo cui "la società acquista i diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio in persona dei medesimi", e delle disposizioni che riconoscono a tali società un proprio nome (utilizzabile anche in sede di trascrizione degli acquisti immobiliari, ai sensi dell'art. 2659 cod. civ., nel testo novellato dalla legge 27 febbraio 1985 n. 52) e una propria sede. (Nella specie, la S.C., in base al riportato principio, ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto efficace nei confronti di una società in nome collettivo la disdetta di un contratto di locazione immobiliare intimato alla persona del socio amministratore e legale rappresentante, in base all'asserita non distinguibilità di quest'ultimo dalla società, priva di propria soggettività giuridica).

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