Cass. civile, sez. I del 1996 numero 6504 (19/07/1996)


In caso di ritrovamento e restituzione di un libretto bancario di deposito a risparmio pagabile al portatore - che non sia obiettivamente pregiudicato al momento del ritrovamento (come nel caso di già intervenuto ammortamento o sequestro) - al ritrovatore è dovuto il premio previsto dai primi due commi dell' art. 930 cod. civ., atteso che il trasferimento del detto libretto si perfeziona con la semplice consegna del titolo e che il possessore, legittimato all' esercizio del diritto incorporato nel titolo, ha diritto, in forza della presentazione alla banca, alla prestazione ivi certificata. Ai fini della quantificazione del premio, il valore commerciale del libretto si determina in base alla somma ivi depositata.

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