Cass. civile, sez. I del 1996 numero 6332 (12/07/1996)


L' azione di arricchimento è ammessa nei confronti degli enti pubblici nei limiti in cui gli enti medesimi abbiano, sia pur solo implicitamente, riconosciuto di aver tratto un' effettiva utilità dalla prestazione altrui, anche sotto forma di risparmio di spesa, non bastando a tal fine la tolleranza o l' acquiescenza degli organi dell' ente pubblico ovvero il vantaggio conseguito dall' ente.

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