Cass. civile, sez. I del 1996 numero 1311 (20/02/1996)


Poiché, secondo quanto risulta dal disposto dell' art. 2557 primo comma cod. civ., la violazione del divieto di concorrenza non richiede un danno effettivo o una effettiva concorrenza, essendo sufficiente un danno potenziale per conseguire la risoluzione del contratto o l' inibitoria, l' accertamento di tale violazione non è correlato necessariamente alla verificazione concreta del danno, il quale, comunque, se accertato, dà luogo alla condanna al risarcimento dell' autore di esso.

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