Cass. civile, sez. I del 1996 numero 11400 (20/12/1996)


In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d' imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall' art.1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall' interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido.

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