Cass. civile, sez. I del 1995 numero 9040 (28/08/1995)


L'amministratore di una società cooperativa a responsabilità limitata può impugnare la delibera del consiglio di amministrazione non conforme a legge che sia direttamente lesiva di un suo diritto soggettivo ed ottenerne l'annullamento, essendo applicabile in via analogica la disciplina generale per l'impugnazione delle deliberazioni degli organi collegiali societari, di cui all'art. 2377 c.c., la quale è caratterizzata da connotati di specialità, ma non di eccezionalità o contrarietà, rispetto alla comune disciplina della nullità e annullabilità degli atti giuridici. (Nella specie, trattavasi di delibera oggettivamente illegittima, per avere il consiglio di amministrazione, che non ha poteri di revoca degli amministratori nominati dall'assemblea, ma solo di verifica delle condizioni per ricoprire la carica, nell'ambito di un potere vincolato, dichiarato decaduto, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, per difetto dei requisiti richiesti dal precedente art. 2, un amministratore nominato dall'assemblea ed in possesso dei requisiti di legge per mantenere il proprio ufficio).

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