Cass. civile, sez. I del 1995 numero 4071 (07/04/1995)


Ha natura di deposito regolare e non è suscettibile di compensazione, ex art. 1246, n. 2, cod. civ., il deposito di una somma di denaro presso un notaio, effettuato dal venditore di un immobile a garanzia dell' adempimento dell' obbligo, dallo stesso assunto, di provvedere alla cancellazione di ipoteca gravante sul predetto immobile, trattandosi di deposito di natura fiduciaria e cauzionale, escludente ogni disponibilità, da parte del notaio, della somma depositata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito del fallimento del venditore-depositante, ha escluso che il debito del notaio per la restituzione della somma depositata possa formare oggetto di compensazione con un credito vantato dal notaio medesimo nei confronti della massa e per il quale si era insinuato nel passivo del fallimento).

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