Cass. civile, sez. I del 1995 numero 2915 (14/03/1995)


In tema di edilizia residenziale pubblica e nel vigore della nuova normativa, qualora, dopo l' accettazione da parte dell' ente gestore (nella specie l' IACP) della istanza di cessione (presentata ai sensi dell' art. 29 della legge 8 agosto 1977 n. 513) e il versamento del prezzo indicato, l' assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, l' erede universale dell' assegnatario non acquisisce "jure hereditatis" il diritto alla cessione dell' alloggio, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto di compravendita - che solo trasferisce all' assegnatario il diritto di proprieta` dell' immobile e` di mera "aspettativa giuridica" e non e` trasmissibile "jure successionis" dato che il diritto alla cessione e` proprio del soggetto che ha i requisiti richiesti dalla legge e che, all' atto della morte dell' originario assegnatario, si trova con costui in situazione di convivenza e di specifico rapporto (coniuge; discendenza entro il terzo grado; ascendenza).

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