Cass. civile, sez. I del 1995 numero 2657 (07/03/1995)


La nullità del lodo per violazione di norme processuali (nella specie, l'art. 115, codice procedura civile), ai sensi dell'art. 829, n. 7, codice procedura civile, può verificarsi solo alla duplice condizione che non siano state rispettate le forme, di cui le parti o gli stessi arbitri abbiano previsto l'osservanza, e se tali forme siano prescritte a pena di nullità. Pertanto, in mancanza di predeterminazione nel compromesso o nella clausola compromissoria delle regole processuali da porre a base del procedimento, gli arbitri sono liberi di deciderne la struttura e l'articolazione, salvo l'obbligo di assicurare il rispetto del diritto di difesa delle parti.Il termine di trenta giorni, entro il quale, a norma dell'art. 2287, codice civile, il socio escluso dalla società può fare opposizione davanti al tribunale, è disponibile (siccome inserito in una materia altrettanto disponibile, ai sensi dell'art. 2968, codice civile) ed è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale, la cui instaurazione presuppone il necessario espletamento delle formalità inerenti alla nomina degli arbitri secondo termini appropriati e necessariamente più lunghi del suddetto. Pertanto, la stipulazione tra i soci di una società in nome collettivo di una clausola compromissoria, per la decisione anche delle controversie derivanti dal provvedimento sociale di esclusione dalla società, nel sostituire al giudizio ordinario di opposizione (previsto dall'art. 2287, codice civile) un giudizio arbitrale, comporta il superamento e l'eliminazione del termine di decadenza previsto da detta disposizione per l'inizio dell'azione davanti al tribunale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1995 numero 2657 (07/03/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti