Cass. civile, sez. I del 1995 numero 12735 (12/12/1995)


Salvo che non sia diversamente stabilito, anche quando le parti convengano che il creditore rinunci ad essere pagato nel proprio domicilio e debba richiedere il pagamento attraverso cambiali tratte o vaglia cambiari, e quindi al domicilio del debitore, se questi non paghi alla scadenza l' obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, riprendendo vigore la regola dell' art. 1182 cod. civ., e in tale luogo di esecuzione dell' obbligazione può essere proposta, ex art. 20 cod. proc. civ., la domanda di pagamento.

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