Cass. civile, sez. I del 1995 numero 12733 (12/12/1995)


L'esistenza di un collegamento funzionale tra più negozi, pur non eliminando l’individualità giuridica dei singoli negozi collegati, che restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, ne impone una considerazione unitaria anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti, atteso che nel collegamento negoziale essenziale é l’unitarietà dell'interesse globalmente perseguito e non anche che i soggetti siano gli stessi in ciascuno dei negozi attraverso i quali l'operazione complessiva si articola. Pertanto, in presenza di una serie di contratti tra loro funzionalmente coordinati, l'esistenza di violazioni dell'art. 38 della legge 7-3-1938, n. 141 (cosiddetta legge bancaria) deve essere verificata avuto riguardo all'interesse unitario perseguito dalle parti attraverso l'insieme dei contratti stipulati, vi compresi quelli dai quali derivino obbligazioni di carattere strumentale di cui una banca si sia fatta carico (nella specie, finanziamenti ad una delle parti) per la realizzazione dell'intesa complessiva raggiunta con un proprio amministratore.

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