Cass. civile, sez. I del 1995 numero 12640 (11/12/1995)


La presunzione posta dall'art. 2050 c.c. opera non solo in caso di danni patiti da terzi, estranei al rischio connesso all'attività pericolosa, ma anche ove siano rimasti danneggiati soggetti, come i vigili del fuoco, il cui intervento si caratterizza per la volontaria assunzione e la completa conoscenza del rischio stesso, atteso che la singolare posizione dei vigili del fuoco non realizza una condotta integrante un fattore causale autonomo ed idoneo, in quanto tale, ad interrompere il nesso eziologico tra attività pericolosa ed evento di danno, degradando l'attività pericolosa dell'impresa a mero antecedente occasionale. (Nella specie, nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in uno stabilimento adibito all'imbottigliamento ed alla distribuzione di gas liquido in bombole erano andati distrutti due automezzi dei vigili del fuoco ed i giudici di merito, accertato che il titolare dello stabilimento non aveva vinto la presunzione posta dall'art. 2050, l'ha condannato al risarcimento dei danni).

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