Cass. civile, sez. I del 1994 numero 9307 (09/11/1994)


La disposizione di carattere generale dell' art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell' interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti e non è, dunque, applicabile nel contratto di apertura di credito bancario a termine, in cui, ai sensi dell' art. 1845 cod. civ., il recesso della banca prima della scadenza del termine è possibile per giusta causa o quando sia stato previsto dalle parti.Nel contratto di apertura di credito bancario a termine la banca può recedere prima della scadenza del termine, anche in mancanza di giusta causa, se il recesso sia stato previsto dalle parti perché l' art. 1845 cod. civ., che ammette il recesso prima del termine solo per giusta causa, fa espressamente salvi i patti contrari stipulati dalle parti nella loro autonomia contrattuale.

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