Cass. civile, sez. I del 1994 numero 7437 (18/08/1994)


Le azioni di società costituiscono incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui all' art. 177, lett. a, cod. civ., e quindi nell' oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l' aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato. Il passaggio delle azioni (quanto meno per la componente patrimoniale data dal loro valore) in comproprietà dell' altro coniuge non è escluso dalla previsione dell' intrasferibilità delle azioni, eventualmente contenuta nello statuto sociale, atteso che (a prescindere dall' art. 22 della legge 4 giugno 1985 n. 221, nella specie entrato in vigore successivamente all' acquisto delle azioni) la comproprietà è un effetto voluto dalla legge per attuare il principio d' ordine costituzionale della parità tra i coniugi, come tale preminente alla volontà dei privati.

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