Cass. civile, sez. I del 1994 numero 7130 (29/07/1994)


L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari; pertanto, l'atto di messa in mora, inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza di questo allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto all'indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa.

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