Cass. civile, sez. I del 1994 numero 4321 (04/05/1994)


In tema di titoli di credito, la ratifica dell' obbligazione cambiaria, assunta da chi abbia sottoscritto il titolo quale rappresentante senza poteri ("falsus procurator"), può avvenire anche implicitamente - purché risulti da un comportamento non equivoco, che dimostri l' intenzione di accettare le conseguenze dell' altrui operato -, atteso che per l' assunzione di obbligazioni cambiarie è ammessa anche la procura tacita, non ostandovi le norme degli artt. 1392 e 1399 cod. civ., le quali disciplinano la forma, rispettivamente, della procura e della ratifica rispetto ai contratti e sono applicabili agli altri atti unilaterali tra vivi, aventi contenuto patrimoniale, solo in quanto compatibili (art. 1324 cod. CIV.).

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