Cass. civile, sez. I del 1994 numero 2742 (22/03/1994)


L'ipoteca, che sia iscritta dalla banca in sede di apertura di credito concessa al cliente già debitore per saldo passivo relativo ad altro contratto regolato in conto corrente (saldo passivo che non si estingue per compensazione, dato che l'apertura di credito non costituisce un "saldo attivo"), è qualificabile come garanzia di detta preesistente obbligazione, e come tale ricade nelle previsioni dell'art. 67 primo comma della legge fall., in presenza di simulazione parziale, quando cioè le parti abbiano voluto soltanto tutelare quell'obbligazione anteriore, senza creare ulteriore disponibilità, ovvero in presenza di collegamento negoziale, che evidenzi l'intento dei contraenti di considerare la nuova provvista come già utilizzata dall'accreditato per l'importo corrispondente al precorso debito.

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