Cass. civile, sez. I del 1993 numero 9589 (18/09/1993)


Perché‚ un soggetto possa acquistare lo status di imprenditore commerciale occorre che l’attività oggettivamente economico commerciale sia a lui direttamente imputabile e, a tal fine, non è sufficiente la connessione, anche se stretta, o il collegamento con altro soggetto effettivamente imprenditore, ovvero l'utilizzazione dell’attività formalmente imputabile a questo soggetto per il conseguimento dei propri scopi, quando questa utilizzazione non si realizzi attraverso un’attività intrinsecamente imprenditoriale. Pertanto, un'associazione non diventa imprenditore commerciale quando, per raggiungere i propri scopi altruistici, si limiti ad utilizzare i proventi dell’attività imprenditoriale di un soggetto distinto, anche se collegato o collaterale (principio formulato dalla C.S. per annullare sul punto la contraria decisione del merito in relazione a fattispecie nella quale una associazione non riconosciuta costituita per l'assistenza ai minori, per il conseguimento dei suoi scopi, si avvaleva di un Istituto di istruzione costituito in società a responsabilità limitata, dichiarato fallito).

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