Cass. civile, sez. I del 1993 numero 1408 (04/02/1993)


Le disposizioni sull' annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 cod. civ.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l' atto dei requisiti minimi essenziali (come nell' ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.

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