Cass. civile, sez. I del 1993 numero 12439 (16/12/1993)


La comunione legale fra coniugi, ai sensi dell' art. 177 primo comma lett. a) cod. civ., riguarda gli "acquisti" compiuti durante il matrimonio, indipendentemente dalla provenienza delle risorse che li abbiano consentiti (con le sole eccezioni elencate dall' art. 179 cod. civ.), e, pertanto, si estende ad alloggio dell' edilizia residenziale pubblica, che sia stato oggetto di assegnazione con promessa di futura vendita prima della data di celebrazione del matrimonio, quando il contratto di cessione, traslativo del diritto dominicale, sia stato stipulato dopo tale data.

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