Cass. civile, sez. I del 1992 numero 9454 (10/08/1992)


Con riguardo alla società in accomandita semplice la mancanza dell'autorizzazione del socio accomandante prevista nell'atto costitutivo per il compimento di determinati atti da parte del socio accomandatario amministratore e, più in generale, l'inosservanza, da parte di questo, di quanto stabilito dal socio accomandante in virtù dei poteri a lui attribuiti dall'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., può essere solo fonte di responsabilità del socio accomandatario amministratore nei confronti del o dei soci accomandanti ma non incide, trattandosi di limitazioni attinenti ai rapporti interni, sulla validità del contratto stipulato con i terzi dal socio accomandatario, al quale spetta pur sempre il potere rappresentativo della società, neppure se nel contratto sia richiamata espressamente la disposizione dell'atto costitutivo che prescrive detta autorizzazione, incidendo tale clausola solo sulla efficacia del contratto validamente concluso dal socio accomandatario.

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