Cass. civile, sez. I del 1992 numero 5735 (14/05/1992)


Nei confronti di una società cooperativa munita di personalità giuridica, non può valere la simulazione relativa dell'atto costitutivo, al fine di rendere operante la disciplina di una società di capitali dissimulata, atteso che, anche alla stregua del divieto di trasformazione della cooperativa in società di capitali, deve ritenersi sottratta alla disponibilità delle parti l'applicabilità all'una del regime giuridico dell'altra.In tema di nullità del contratto sociale, l' ultimo comma dell' art. 2332 cod. civ. - in base al quale la nullità stessa non può essere dichiarata quando sia stata eliminata per effetto di una modificazione dell' atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese - non osta, ove difetti detta sanatoria, all' applicabilità, in presenza di una clausola nulla che non infici l' intero contratto, del principio di cui all' art. 1419 cod. civ., per effetto del quale il negozio rimane valido con l' esclusione della clausola nulla.

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