Cass. civile, sez. I del 1992 numero 5359 (06/05/1992)


A norma del combinato disposto degli artt. 394 e 424 cod. civ. l' inabilitato può stare in giudizio come attore e come convenuto con l' assistenza del curatore. E' pertanto inammissibile la domanda giudiziale, come l' impugnazione che sia proposta dal curatore ancorché nell' interesse dell' inabilitato, atteso che il curatore ha istituzionalmente solo funzioni di assistenza e di supporto, non di rappresentanza o di sostituzione processuale del suo assistito, cui spettano le manifestazioni di volontà processuale.

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