Cass. civile, sez. I del 1992 numero 2772 (07/03/1992)


La forma scritta per la risoluzione convenzionale di un contratto è necessaria quando identica forma sia prescritta "ad substantiam" per la stipulazione del contratto stesso, mentre resta ai detti fini irrilevante che, indipendentemente da tale prescrizione, le parti abbiano stipulato il contratto per iscritto.

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