Cass. civile, sez. I del 1992 numero 2097 (20/02/1992)


L' acquirente di un bene che, convenuto in revocatoria dal fallimento del venditore, adduca la simulazione del prezzo della compravendita e voglia avvalersi del prezzo dissimulato, dimostrando l' avvenuto pagamento di una somma superiore al prezzo indicato nel contratto, ha l' onere di provare l' esistenza del patto aggiunto e contrario al contratto, anteriore o contestuale allo stesso, attraverso un documento di data certa che non solo dimostri l' avvenuto pagamento, ma che consenta anche, per il suo contenuto, di ricollegare l' atto solutorio al negozio di cui costituirebbe esecuzione (nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha ritenuto che un assegno, pur essendo in astratto opponibile al fallimento, per la certezza della data anteriore al fallimento stesso di cui era munito, non era concretamente atto a dimostrare che il pagamento da esso risultante attenesse al contratto oggetto di revocatoria).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1992 numero 2097 (20/02/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti