Cass. civile, sez. I del 1992 numero 12267 (16/11/1992)


In tema di risarcimento del danno, l' ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell' evento dannoso (primo comma dell' art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione. Solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve proporsi di ufficio l' indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa di danno, salva, peraltro, l' onere di apposita impugnazione per denunciare l' eventuale omissione di tale indagine ed evitare che la questione risulti preclusa nell' ulteriore corso del giudizio.Ai sensi dell'art. 325 del t.u. delle leggi comunali e provinciali approvate con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, il tesoriere ha un potere di controllo sui mandati di pagamento emessi dall'ente, che sebbene non limitato al riscontro della mera regolarità formale del titolo (presenza della firma, assenza di abrasioni o di altre apparenti anomalie) e dovendo estendersi ad accertare che in esso sia indicato il provvedimento autorizzativo della spesa (e che tale provvedimento esista), che ne sia indicata la causale e che la somma da pagare rientri negli stanziamenti di bilancio e sia imputata all'apposito capitolo, non investe, tuttavia, l'intrinseco del titolo stesso, nel senso che il tesoriere non può sindacare il perché ed il come, cioè la determinazione e le modalità, del pagamento che ha mandato di eseguire. Ne consegue che al tesoriere, pur dopo l'entrata in vigore della l. 7 agosto 1982 n. 526 - il cui art. 44 prescrive che gli enti pubblici titolari di conti correnti o di contabilità speciale presso le tesorerie dello Stato effettuino, nei rapporti reciproci o con lo Stato stesso, i loro pagamenti mediante trasferimento dei relativi fondi dal proprio conto a quello del destinatario del pagamento medesimo - non è dato sindacare se l'autorità da cui ha ricevuto mandato siasi attenuta oppure no alle modalità stabilite da detta legge e, in caso negativo, le ragioni che l'abbiano indotta a discostarsene.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1992 numero 12267 (16/11/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti