Cass. civile, sez. I del 1992 numero 11275 (15/10/1992)


L' estensione dell' efficacia del concordato preventivo della società ai soci illimitatamente responsabili - stabilita dall' ultimo comma dell' art. 184 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - opera nel solo caso in cui l' illimitata responsabilità del socio si ponga in connessione col tipo di società di cui questi fa parte e non anche quando consegua alla qualità di azionista unico, propria del medesimo, trattandosi, in tal caso, di una deroga al principio dell' esclusiva responsabilità sociale disposta dalla legge (art. 2362 cod. civ.) al fine di evitare l' abuso della personalità giuridica della società.

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