Cass. civile, sez. I del 1991 numero 6496 (07/06/1991)


Non è incompatibile con i principi dell'ordinamento in materia il contratto, cosiddetto autonomo, di garanzia, con il quale, secondo la prassi commerciale, il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere, alle vicende del rapporto di base, nonostante le eventuali opposizioni al pagamento formulate dal debitore principale o l'esistenza di contestazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito, in presenza di garanzia fideiussoria prestata dall'assicuratore, in relazione all'obbligazione del contribuente di restituire rimborsi di I.V.A. indebitamente ottenuti, ai sensi dell'art. 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, hanno ritenuto valida la clausola contrattuale con la quale il garante si obbligava ad eseguire, in favore della Amministrazione Finanziaria, i pagamenti richiesti "senza eccezione alcuna", interpretandola nel senso della sua idoneità a precludere la stessa opponibilità di eventi estintivi dell'obbligazione suddetta, anche se conseguenti ad operatività del "condono fiscale" di cui al D.L. 10 luglio 1982 n. 429 e successive modificazioni, per avere il contribuente presentato la dichiarazione integrativa e versato le somme previste).

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