Cass. civile, sez. I del 1991 numero 3724 (09/04/1991)


Anche per le obbligazioni negative vige il principio della presunzione di colpa di cui all' art. 1218 cod. civ., superabile soltanto con la prova che l' inadempimento - che, ai sensi dell' art. 1222 cod. civ. si verifica per il fatto della violazione dell' obbligo di non fare - sia dipeso da causa non imputabile al debitore, intendendosi per tale, ove il fatto sia compiuto dal terzo, quella idonea ad escludere l' imputabilità al debitore medesimo della situazione che ha posto il terzo in condizioni di interferire nell' inosservanza dell' obbligo. (Nella specie, la S.C. sancendo il principio di cui in massima ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto causa di decadenza automatica dal beneficio della concessione di un contributo, erogato dalla Cassa del Mezzogiorno, l' inadempimento dell' obbligo, verso questa assunto dal beneficiario, di non mutare la destinazione alberghiera dell' immobile per la cui ristrutturazione il contributo stesso era stato erogato, essendosi il mutamento verificato ad opera di un terzo, aggiudicatario del bene, a seguito di espropriazione immobiliare subita dal detto beneficiario).

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