Cass. civile, sez. I del 1990 numero 9776 (03/10/1990)


Il rinnovo della cambiale, non implicando novazione, lascia permanere l' efficacia giuridica del vecchio titolo, con le relative garanzie, tra le quali è da comprendere l' avallo, con la conseguenza che il creditore, che sia rimasto in possesso del titolo originario (per cui può desumersi fino a prova contraria, la volontà di mantenere ferma la garanzia offerta dalla sottoscrizione del medesimo) può agire anche esecutivamente in base ad esso, anziché in forza della cambiale di rinnovo, salvo il diritto del debitore di opporre l' eccezione personale derivante da una concessa dilazione di pagamento.

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