Cass. civile, sez. I del 1990 numero 11921 (15/12/1990)


Il beneficium excussionis si atteggia diversamente a seconda che si tratti di società in nome collettivo (art. 2304 cod. civ.) o di società semplice (art. 2268) - la cui disciplina si applica anche alle società di fatto -, poiché, in presenza della prima il creditore non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, mentre il socio della seconda, richiesto del pagamento di debiti sociali, può invocare il beneficio indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.

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