Cass. civile, sez. I del 1988 numero 6728 (12/12/1988)


L' adempimento del terzo - consentito dall' art. 1180 cod. civ. - in tanto può avere effetto liberatorio per il debitore in quanto la prestazione sia regolarmente effettuata in modo conforme all' obbligazione del debitore, sicché, quando l' adempimento sia parziale, l' accettazione da parte del creditore non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce non precludendo conseguentemente al creditore di agire contro il debitore per il pagamento della parte residua del credito.

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