Cass. civile, sez. I del 1988 numero 6362 (25/11/1988)


Nell' individuazione dell' oggetto di una pattuizione individuale o collettiva, da compiersi anche nel rispetto dei criteri dettati dall' art. 1364 cod. civ., il giudice non può attribuire alle espressioni adoperate dai contraenti una portata più ampia di quella scaturente dalle circostanze di fatto che hanno caratterizzato, all' epoca della stipulazione, le fasi della contrattazione e della conseguente formazione del consenso. In particolare, il giudice del merito, nell' indagine volta ad accertare se l' agevolazione sul prezzo dell' energia prodotta dalla datrice di lavoro, accordata al dipendente di un' impresa elettrica prima della legge n. 1643 del 1962 di nazionalizzazione, si estenda o no al cosiddetto sovrapprezzo termico, deve tener conto che tale sovrapprezzo - privo del carattere d' imposizione tributaria e previsto da provvedimenti autoritativi finalizzati al riequilibrio del rapporto costo-ricavi a seguito del rincaro del prodotto petrolifero - costituisce, per i provvedimenti C.I.P. sia del 1953 che del 1974, nonché per quelli successivi, un debito, a favore della Cassa di conguaglio (nelle successive denominazioni), gravante non sull' impresa produttrice, mera mandataria per la riscossione, ma sugli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato l' impugnata sentenza, che aveva risolto l' indagine predetta in senso positivo e favorevole al lavoratore). Cass. Civile Sezione II 16 gennaio 1986 n.250L' art. 1364 cod. civ. non vieta di accertare, secondo le comuni regole dell' interpretazione, se, nella comune intenzione degli stipulanti, l' oggetto del contratto fosse più o meno ampio, indipendentemente dal tenore letterale delle parole usate, e, quindi, non esclude che l' oggetto stesso, quale effettivamente considerato e voluto dai contraenti, possa comprendere anche rapporti non specificamente menzionati. Il relativo accertamento è demandato al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, purché sia sorretto da adeguata e logica motivazione.

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