Cass. civile, sez. I del 1988 numero 4814 (03/08/1988)


Nelle controversie tra due soci di una società in nome collettivo può formare oggetto di clausola compromissoria la controversia tra i soci per diritti aventi natura disponibile. Invero, l' accertamento e la decisione sull' esclusione di uno dei soci è prevalente rispetto all' accertamento e alla decisione sullo scioglimento della società per effetto dell' esclusione del socio, in quanto il socio superstite, per effetto dell' esclusione dell' altro socio, ha tempo sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci ex art. 2272 n. 4, codice civile.

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