Cass. civile, sez. I del 1988 numero 4709 (20/07/1988)


Con riguardo alle società per azioni, in ordine alla rappresentanza del socio nell' assemblea l' art. 8 della legge 7 giugno 1974, n. 216 il quale, modificando l' art. 2372 cod. civ., ha inteso imporre all' azionista una maggiore oculatezza nell' esercizio del diritto di farsi rappresentare nell' assemblea, richiedendo (tra l' altro) che la procura sia conferita per singole assemblee e quindi con piena contezza della convocazione di questa e del relativo ordine del giorno, comporta che il procuratore generale dell' azionista non è in quanto tale legittimato a rappresentarlo nell' assemblea, occorrendo invece che, oltre a non rientrare nel novero delle persone cui la rappresentanza non può essere conferita per divieto legale (o statutario), egli sia munito di procura conferita per la specifica assemblea in cui il diritto di voto dovrà essere esercitato

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