Cass. civile, sez. I del 1988 numero 3890 (08/06/1988)


La clausola che preveda l' esclusione da responsabilità dell'assicuratore per i sinistri derivati da colpa grave dei dipendenti dell' assicurato, può essere liberamente convenuta dalle parti, data la natura non inderogabile dell' art. 1900 cod. civ.; tuttavia, ove predisposta dall' assicuratore, costituisce clausola vessatoria in quanto limita la responsabilità dell' assicuratore medesimo oltre le ipotesi previste dalla legge, con la conseguenza che è nulla se non è approvata specificamente per iscritto dall' altro contraente, a norma dell' art. 1341 cod. CIV..

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