Cass. civile, sez. I del 1988 numero 3544 (21/05/1988)


Con riguardo alle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società di capitali, i limiti posti dall'art. 2391, codice civile, in base al quale l'impugnazione e' consentita agli amministratori assenti o dissenzienti ed ai sindaci, non anche al socio, trovano applicazione in tutti i casi in cui le deliberazioni medesime contrastino con l'interesse sociale, mentre deve ammettersi l'impugnazione del singolo socio quando esse siano direttamente lesive di suoi diritti. Pertanto, nel caso di deliberazione degli amministratori di una società cooperativa di produzione e lavoro, che escluda un socio da quelli prescelti per l'espletamento di una determinata attività, va negata al socio escluso la possibilità di proporre detta impugnazione, sotto il profilo della violazione delle regole in tema di graduatoria per l'avviamento al lavoro, dato che, nell'ambito della cooperativa, tale graduatoria non si correla a diritti soggettivi dei soci, e resta quindi preclusa la configurabilità di una lesione dei diritti stessi per effetto delle scelte degli amministratori

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