Cass. civile, sez. I del 1987 numero 8151 (05/11/1987)


Al fine della delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi, la circostanza che tale nullità sia stata pronunciata su domanda del coniuge diverso da quello transitoriamente incapace, non costituisce situazione ostativa sotto il profilo della contrarietà all' ordine pubblico italiano ai sensi dell' art.. 1 della legge 27 maggio 1929 n.. 810 e 17 secondo comma legge 27 maggio 1929 n.. 847 nel testo risultante a seguito della sentenza della corte costituzionale n.. 18 del 1982, tenuto conto che l' indicata situazione di nullità ha sostanziale corrispondenza nella causa di invalidità del matrimonio per incapacità di intendere e di volere contemplata dall' art.. 120 del cod. civ., e che le differenze di disciplina in materia tra ordinamento canonico e ordinamento italiano, ivi comprese quelle inerenti alla legittimazione a far valere detta invalidità, non incidono sui fondamentali principi del diritto statuale, sicché, non disciplinando l' ordinamento italiano in modo uniforme la legittimazione a proporre l' azione di nullità del matrimonio (art.. 117 - 124 cod. civ.), deve negarsi l' esistenza di un principio di ordine pubblico secondo cui il vizio che inficia il matrimonio può essere fatto valere soltanto dal coniuge il cui consenso sia viziato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1987 numero 8151 (05/11/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti