Cass. civile, sez. I del 1987 numero 7753 (21/10/1987)


La deliberazione di cambiamento della sede sociale, risolvendosi in una modificazione del contratto di società, richiede nelle società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) il consenso di tutti i soci (v. artt. 2252, 2293, 2315 cod. civ.), talchè il trasferimento deliberato unilateralmente dallo amministratore, ove non risulti il consenso anche tacito dei soci assenti, deve ritenersi nullo e privo di effetti con la conseguenza che non può tenersene conto ai fini della competenza per territorio.

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