Cass. civile, sez. I del 1987 numero 134 (13/01/1987)


Nella societa' di persone, il principio, secondo il quale, nel concorso di piu' cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione. Ne discende che, nel corso del giudizio promosso per conseguire l'esclusione di un socio, e' a questi consentito di esercitare il diritto di recesso (insindacabilmente, se la societa' e' a tempo indeterminato, ovvero per giusta causa, se la societa' e' a tempo determinato), e cosi' di determinare lo scioglimento del rapporto dal momento in cui la sua dichiarazione perviene a conoscenza del destinatario, in via prevalente rispetto alla successiva sentenza che ne pronunci l'esclusione di natura costitutiva, e quindi operante solo dal passaggio in giudicato. Nel dissidio giudiziale fra i due soci di una societa' in nome collettivo, l'indagine e la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno e' prevalente rispetto a quella sul verificarsi di uno scioglimento della societa' per l'impossibilita' del conseguimento del suo oggetto, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato, e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralita' dei soci e cosi' evitare lo scioglimento (art. 2272 n. 4 cod. civ. ).In una società di persone composta da due soli soci, in caso di concorso tra dichiarazione di recesso e procedimento di esclusione, deve ritenersi operante la causa di scioglimento che si verifica per prima; per cui, avendo la sentenza di esclusione natura costitutiva con effetti ex nunc dal giorno del passaggio in giudicato, sino a tale momento il socio contro il quale è stato promosso il giudizio di esclusione può sempre recedere dalla società, sia ad nutum che per giusta causa, ove ne ricorrano i relativi presupposti.In una società di persone contratta a tempo determinato il recesso del socio senza giusta causa non può sortire alcun effetto giuridico essendo ammissibile, nel caso di specie, solo il recesso per giusta causa.In una società di persone composta da due soli soci, discutendosi in giudizio se il grave dissidio tra gli stessi determini obbiettivamente lo scioglimento della società, ovvero, essendo imputabile ad uno dei due la esclusione del medesimo dalla compagine sociale, comporti la pronuncia di esclusione del socio ritenuto responsabile, deve darsi la prevalenza a quest' ultima, ove ne sussistano i presupposti.In una società di persone composta da due soli soci, ciascuno, in quanto amministratore di diritto della società, può agire nei confronti dell' altro a tutela dell' interesse sociale, presumendosi che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio.

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