Cass. civile, sez. I del 1987 numero 1120 (05/02/1987)


Ove il fidejussore, che abbia pagato il debito, opti per l'azione in surrogazione ai sensi degli artt. 1203 n.. 3 e 1949 cod. civ., in luogo di quella di regresso, di cui al successivo art.. 1950, la competenza del giudice, in ordine alla relativa controversia, va determinata in base all'azione in concreto prescelta onde - con riguardo al criterio (facoltativo) del forum destinatae solutionis sub art.. 20 cod. proc. civ. - deve farsi riferimento al luogo di esecuzione dell'obbligazione garantita.

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