Cass. civile, sez. I del 1986 numero 550 (28/01/1986)


L' esigenza dell' atto pubblico "ad substantiam", per la costituzione di una società a responsabilità limitata (artt. 2332 e 2475 cod. civ.), comporta, in applicazione dell' art.. 1351 cod. civ., la nullità del contratto preliminare, per la futura costituzione di detta società,che sia stato stipulato con scrittura privata, e tale nullità, ai sensi dell' art.. 1421 cod. civ., è rilevabile anche d' ufficio, pure in grado d' appello ed in sede di legittimità (nei limiti in cui i relativi fatti siano già acquisiti), quando il diritto fatto valere in giudizio (nella specie, con domanda di risoluzione del preliminare) postuli la validità del contratto stesso.

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