Cass. civile, sez. I del 1986 numero 2828 (22/04/1986)


Con riguardo alla fidejussione solidale (art.. 1944 primo comma cod. civ.), nella quale il creditore ha facoltà di agire contro l'uno o l'altro dei coobbligati, la proposizione di domanda giudiziale nei confronti del solo fidejussore, entro il termine fissato dall'art.. 1957 cod. civ. a partire dalla scadenza del debito principale, vale ad evitare l'estinzione dell'obbligazione fidejussoria contemplata dalla norma medesima.

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