Cass. civile, sez. I del 1986 numero 1765 (15/03/1986)


La convenzione di new york del 10 giugno 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, pone in essere una disciplina di diritto uniforme e, pertanto - al fine di stabilire la validità ed operatività di una clausola compromissoria per arbitrato estero, in un rapporto contrattuale in cui sia parte un cittadino o un ente italiano - occorre fare esclusivo riferimento all'art. 2 della convenzione medesima, che, con riguardo alla forma di detta clausola, considera sufficiente il suo inserimento in un accordo sottoscritto dalle parti o in uno scambio di lettere o telegrammi, a nulla rilevando che l'ordinamento del luogo dove il contratto è concluso (nella specie, l'Italia) contenga disposizioni di maggior rigore formale (art. 1341 cod.civ., che postula la specifica approvazione per iscritto della clausola in questione).

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