Cass. civile, sez. I del 1985 numero 3350 (05/06/1985)


Qualora un'attività economica, congiuntamente espletata dai coniugi in epoca anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, sia qualificabile come comunione tacita familiare, secondo la previsione dell'allora vigente art. 2140 cod. civ. (dettato con specifico riferimento all'attività agricola, ma estensibile anche ad attività diverse, quali quelle commerciali), l'acquisto di beni, effettuato dal singolo partecipante con i proventi comuni, comporta l'obbligo di trasferirli "pro quota" all'altro partecipante, o comunque di risarcirlo per la porzione di detti proventi a lui spettante. Ne consegue che, ove il primo di detti coniugi doni al secondo alcuni beni, come mezzo al fine di riconoscere e soddisfare l'indicato diritto, il relativo contratto è riconducibile nell'ambito della donazione rimuneratoria (art. 770 cod. civ.), e si sottrae quindi alla possibilità di revoca per ingratitudine (art. 805 cod. civ.).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1985 numero 3350 (05/06/1985)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti