Cass. civile, sez. I del 1985 numero 3236 (28/05/1985)


La posizione degli amministratori, che nella società in nome collettivo regolarmente costituita è soggetta, salvi gli aspetti connessi allo speciale tipo sociale, alla disciplina generale dettata per la società semplice in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2293 cod. civ., non è dissimile nella società collettiva irregolare o di fatto, per effetto del più generale richiamo operato dall'art. 2297 dello stesso codice. Pertanto, poiché l'art. 2260 cod. civ. determina l'equiparazione degli amministratori ai mandatari, anche per quanto attiene alla presunzione di onerosità di cui all'art. 1709 cod. civ., senza possibilità di distinguere la ipotesi della nomina contenuta nell'atto costitutivo dall'ipotesi di nomina fatta successivamente, l'amministratore di società in nome collettivo - sia essa regolarmente costituita oppure irregolare o di fatto - ha diritto al compenso in entrambe le ipotesi anzidette, salvo che vi sia una pattuizione di gratuità idonea a superare l'indicata presunzione di onerosità ovvero risulti che del diritto al compenso per la prestazione dell'attività amministrativa si sia tenuto con l'attribuzione di una speciale partecipazione agli utili.

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