Cass. civile, sez. I del 1984 numero 5747 (13/11/1984)


Al socio di una società in nome collettivo, al quale con lo stesso contratto sociale sia stata conferita la qualità di amministratore e perciò una posizione particolare, distinta da quella degli altri soci, non può negarsi a priori il diritto al compenso per l'attività prestata in detta qualità, qualora difetti un'esplicita previsione di gratuità del mandato ricevuto (il quale, stante l'equiparazione degli amministratori ai mandatari, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2293 e 2260, Codice civile, deve, anche nel contesto del rapporto sociale, presumersi oneroso ai sensi dell'art. 1709 stesso Codice) ma occorre, invece, esaminare il contenuto del menzionato contratto, segnatamente per quanto attiene alla ripartizione degli utili. Pertanto, solo ove da tale indagine risulti che le parti hanno tenuto conto della particolare posizione del socio amministratore, per attribuirgli una partecipazione agli utili di speciale rilievo, non vi è luogo ad ulteriore compenso per l'attività di amministrazione.

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