Cass. civile, sez. I del 1984 numero 5343 (22/10/1984)


Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 cod. civ. non è necessario che il nome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l'uso indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere - nel concorso degli altri requisiti - l'inibitoria, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotato di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento all'ambiente, al luogo, alla attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito circa la funzione individualizzante della parte del cognome usurpata è incensurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente e correttamente motivato.

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